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AGGIORNAMENTO SU GARANZIA GIOVANI - incentivo per assunzione giovani: assunzioni incentivate dal 3 ottobre 2014

Facendo seguito alla ns circolare n. 24/2014 del 11 Luglio 2014 si segnala che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto Direttoriale n.1709 di agosto 2014  relativo al "Bonus occupazione" del "Programma Operativo nazionale per l'attuazione della iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani  - c.d. Garanzia Giovani -  nel quale è stato precisato  che l'incentivo riguarderà le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno 2017.

Per beneficiare dell'incentivo, il datore di lavoro deve assumere giovani registrati al "Programma Garanzia Giovani" con le seguenti caratteristiche:

– età compresa tra i 15 (ai fini dell'applicazione dell'incentivo è necessario che il giovane abbia compiuto almeno 16 anni al momento dell'assunzione) ed i 29 anni (29 e 364 giorni)
– obbligo scolastico assolto se minorenni
– non occupati e nemmeno inseriti in un percorso di studio e di formazione

 

L'incentivo  - al quale si applicano le vigenti condizioni legislative ai fini della spettanza - è riconosciuto,  nei limiti della disponibilità delle risorse (diverse a seconda della Regione interessata):

  • per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione;
  • per le assunzioni con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a 6 mesi;
  • tempo determinato, anche in somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a 12 mesi,

L'incentivo è riconosciuto – in maniera proporzionale - anche in caso di lavoro a tempo parziale con orario pari o superiore al 60% dell'orario normale di lavoro.

L'incentivo è escluso per : contratto di apprendistato, lavoro domestico, lavoro intermittente, lavoro ripartito, lavoro accessorio, assunzione a scopo di somministrazione qualora l'agenzia fruisca, in relazione alla medesima assunzione, di remunerazione per l'attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro, nell'ambito del "Programma" o per altri programmi eventualmente finanziati.

 

IMPORTO INCENTIVO IN FUNZIONE  TIPO ASSUNZIONE E CLASSE DI PROFILAZIONE GIOVANE

RAPPORTO DI LAVORO

CLASSE DI PROFILAZIONE

In fase di colloquio il c.i. o il soggetto accreditato attribuisce un indice  - classe di profilazione -  che, sulla base delle informazioni fornite, stima il grado di difficoltà del giovane ammesso e registrato al Programma nella ricerca di un'occupazione tra le 4 classi previste (bassa – media – alta – molto alta)

BASSA

MEDIA

ALTA

MOLTO ALTA

A) assunzione a t. determinato (anche in somministrazione) di durata superiore o uguale a 6 mesi

-

-

1.500€

2.000€

B) assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione) di durata superiore o uguale a 12 mesi

-

-

3.000€

4.000€

C) assunzione a tempo indeterminato(anche in somministrazione)

1.500 €

3.000€

4.500€

6.000€

 

NB: Nell'ipotesi in cui un datore di lavoro trasformi a tempo indeterminato un rapporto a tempo determinato, per il quale sia stato già autorizzato l'incentivo, spetterà al datore di lavoro un secondo incentivo, il cui importo è pari alla differenza tra la misura prevista per il rapporto a tempo indeterminato e l'importo già fruito per il tempo determinato; in tal caso si fa riferimento alla classe di profilazione utilizzata per la determinazione del primo incentivo. Ai fini della spettanza del secondo incentivo, la trasformazione può avvenire durante o dopo la scadenza del periodo (semestrale o annuale) di godimento del primo incentivo, purché entro la scadenza del rapporto a tempo determinato.

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