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DECRETI SULLE DEPENALIZZAZIONI: modifiche su normativa relativa ad omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali

Sono stati pubblicati i decreti legislativi 15 gennaio 2016 n. 7 e 8. (Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016).

In particolare si segnala che l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016 ha riformulato  l'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983 (convertito, con modificazioni nella legge n. 638/1983) relativo all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

 

 

Secondo la nuova norma se l'importo omesso non è superiore  a 10mila euro annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 mentre è rimasta immutata la sanzione che prevede la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro,  per omesso versamento delle ritenute per un importo superiore a euro 10.000 annui.

 

NB:  il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

 

La norma entrerà in vigore il 6 febbraio 2016.  

 

In proposito il  decreto legislativo in esame (n. 8/2016) specifica che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

 

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