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15 luglio 2020

Divieto di licenziamento anche per inidoneità fisica sopravvenuta 

 

L’Ispettorato nazionale del Lavoro, in materia di divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo introdotto dall’art. 46 del DL n. 18/2020 e prorogato fino al 17 agosto 2020 dal DL n. 34/2020 per contrastare gli effetti dell’Emergenza Covid-19([1]), ha specificato, con nota n.298 del 24 giugno 2020, che anche il licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta alla mansione è da ricomprendere nel divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo posto, ad oggi, sino al 17 agosto 2020.

Tale specifica nasce dall’assunto che, secondo l’Ispettorato, l’intento del legislatore è quello di porre un generale divieto nel quale ricomprendere tutte le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Pertanto, il fatto che per il licenziamento per inidoneità alla mansione, così come per quello per giustificato motivo oggettivo, è prevista ai fini della legittimità dello stesso, la verifica in merito alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse (obbligo di repêchage), permette di considerare le due fattispecie come assimilabili

 

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