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31/08/2022

Smart Working: novità dal 1° settembre 2022

 

La c.d. procedura semplificata di ricorso al lavoro agile (c.d. smart-working) introdotta come misura di contrasto alla diffusione del contagio da virus Sars Covid-19, non è stata prorogata.

Dal 1° settembre 2022 la disciplina ordinaria in materia torna ad essere applicabile (1). Il ricorso al lavoro agile è subordinato alla stipulazione di un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, in forma scritta e nel rispetto della disciplina di legge.

Trova conferma anche l’obbligo di comunicare telematicamente al Ministero del lavoro (i.e. tramite portale “Cliclavoro”) il ricorso al lavoro agile (2). L’accordo di lavoro agile, tuttavia, non dovrà essere allegato alla comunicazione, ma il datore di lavoro dovrà conservarlo, in originale, per i successivi 5 (cinque) anni. Restano salve le comunicazioni già effettuate sulla base della disciplina previgente, là dove gli accordi individuali siano intervenuti e siano stati oggetto di comunicazione (3). Una nuova comunicazione dovrà intervenire in caso di modifica di tali accordi.

La comunicazione deve essere trasmessa entro 5 (cinque) giorni dalla stipulazione dell’accordo di lavoro agile. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

La nuova disciplina in tema di comunicazione obbligatoria andrà a regime a partire dal 1° novembre 2022.

Fino al 1° novembre 2022 il temine di 5 giorni non è applicabile (4).

Lo Studio è a disposizione per la progettazione del ricorso al lavoro agile, la redazione dei relativi accordi, l’adempimento all’obbligo di comunicazione.

 

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(1) Articoli 18 e ss. D.lgs. n. 81/2017.

(2) Conversione ex lege n. 122/2022 del c.d. Decreto Semplificazioni, d.l. n. 73/2022.

(3) Art. 1, comma 3. D.M. n. 149 del 22 agosto 2022.

(4) Comunicato del Ministero del Lavoro del 26 agosto 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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