Aggregatore Risorse

angle-left DPCM 3 novembre 2020:

9 novembre 2020

DPCM del 3 novembre 2020: limiti agli spostamenti e autocertificazione, attività sospese 

 

Con riferimento alle nuove misure per fronteggiare l’Emergenza Covid-19 contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 con efficacia dal 6 novembre 2020 e sino al 3 dicembre 2020, si segnalano le informazioni che appaiono di immediato interesse per i datori di lavoro.

Il DPCM 3 novembre 2020 sostituisce il precedente DPCM 24 ottobre 2020 le cui disposizioni sono peraltro confermate essendo state riprodotte nell’articolo 1 del più recente provvedimento. Tali disposizioni sono valide su tutto il territorio nazionale e riguardano obblighi specifici e raccomandazioni, quali ad esempio l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi, anche privati, diversi dalle abitazioni (Cfr. Allegato 1 – DPCM 3 novembre 2020 in particolare Articolo 1).

Ferme le disposizioni di applicazione generalizzata sul territorio nazionale, il DPCM 3 novembre 2020 introduce specifiche misure per alcune aree territoriali corrispondenti ai territori regionali in relazione allo scenario di gravità nella diffusione del contagio.

In particolare, la Lombardia è stata individuata come area caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. area rossa).

Con riferimento alla Lombardia, dunque, trovano applicazione, tra le altre, le seguenti misure:

  • il divieto agli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio nazionale e all’interno di tale territorio
  • il divieto di cui sopra non si applica per gli spostamenti, anche tramite mezzi di trasporto pubblici o privati, derivanti da “comprovate esigenze” di carattere lavorativo ovvero da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute
  • nel caso in cui sussistano tali esigenze è necessario che la persona che si sposta sia in grado di dimostrare l’esigenza lavorativa (la situazione di necessità o il motivo di salute) e a tal fine è previsto un modello di autocertificazione che è bene avere con sé in occasione dello spostamento
  • Il modello di autocertificazione è quello già adottato in relazione al DPCM del 24 ottobre 2020 e per praticità si allega nuovamente alla presente (Allegato 2 – Modello di autocertificazione).

Si ricorda inoltre che sono sospese alcune attività economiche, in particolare:

  • le attività commerciali al dettaglio con la sola eccezione di quelle individuate all’allegato n. 23 del DPCM 3 novembre 2020 in questione (Allegato 3 - Attività commerciali al dettaglio non sospese)
  • le attività di servizi alla persona sono sospese con la sola eccezione di quelle individuate all’ allegato n. 24 del DPCM 3 novembre 2020 (Allegato 4 - Attività di servizio alla persona non sospese)
  • le attività di ristorazione sono sospese al pubblico, ma è consentito il servizio con modalità d’asporto e/o con consegna a domicilio, in ogni caso fino alle 22.00

 Allegato 1 – DPCM 3 novembre 2020 in particolare Articolo 1

 Allegato 2 – Modello di autocertificazione

 Allegato 3 - Attività commerciali al dettaglio non sospese

 Allegato 4 - Attività di servizio alla persona non sospese

News

BONUS SUD

esonero contributivo

SMART WORKING

proroga al 31 marzo 2024

INCENTIVO

assunzione giovani NEET

Legge Finanziaria 2023:

riduzione imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato

Legge Finanziaria 2023:

esonero parziale dalla quota di contributi a carico lavoratori subordinati