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LEGGE DI STABILITÀ 2015: pubblicata in Gazzetta Ufficiale

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015) recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato."

La nuova Legge, che contiene novità di grande rilievo, entrerà in vigore il 1º gennaio 2015, salvo quanto disposto per particolari commi.

 

In materia di occupazione, sarà operativo a partire proprio dal 1° gennaio 2015 il nuovo esonero contributivo, previsto in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Riservandoci di predisporre un approfondimento in merito,  anche sulla base di aggiornamenti di prassi (es Circolare Ministero del Lavoro e/o Inps) che dovessero intervenire, Vi offriamo un primo quadro della normativa pubblicandone di seguito il testo  (comma 118 e ss., dell'articolo 1):

 

"Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge….omissis"

 

Nota : Si segnala che nella Legge di Stabilità è stata prevista anche la soppressione dell'esonero contributivo per l'assunzione di lavoratori disoccupati e cassaintegrati di lunga durata previsto dall'art. 8 L. n. 407/1990, per le assunzioni con decorrenza 01/01/2015.


Lo sgravio previsto dalla L. n. 407/1990 continuerà ad essere applicato per le assunzioni intervenute prima del 31/12/2014.

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