NUOVO OBBLIGO DI RICHIESTA DEL CERTIFICATO PENALE: per i soggetti che intendono impiegare una persona che lavori con i minori
Così come previsto dall'art. 25bis del D.P.R. 313/2002, a decorrere dal 6 aprile 2014 chi intende impiegare personale per lo svolgimento di attività professionali o volontarie organizzate (a prescindere dalla tipologia contrattuale autonoma o subordinata) che comportino contatti diretti e regolari con minorenni, deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l'assenza di condanne o misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori. Il costo del rilascio del certificato penale è a carico del datore di lavoro.
Il datore di lavoro inottemperante è soggetto ad una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra € 10.000,00 e 15.000,00.
Estratto da Circolare n. 15/2014: consultate la pagina "Approfondimenti" per maggiori dettagli.