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VIDEO SORVEGLIANZA: nuovi chiarimenti ministeriali

Si segnala che l'INL - Ispettorato Nazionale del Lavoro[1]  ha fornito nuovi chiarimenti in  materia di  adempimenti inerenti la video sorveglianza[2] .

 

In particolare è stato precisato che:

 

  • la procedura autorizzativa dell'Ispettorato territoriale del Lavoro è successiva al mancato accordo verificatosi in sede aziendale con gli organismi sindacali interni;
  • l'autorizzazione rilasciata dall'ITL può essere sostituita da un successivo accordo sindacale;
  • le organizzazioni sindacali deputate al raggiungimento dell'accordo sono la RSU o la RSA e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  • le intese raggiunte con la contrattazione di prossimità[3] , in deroga alla normativa di legge e del CCNL in materia di video sorveglianza, debbono trovare il proprio fondamento negli obiettivi indicati nella normativa e precisamente la maggiore occupazione, la qualità dei contratti di lavoro, l'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l'emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, gli investimenti e l'avvio di nuove attività. Tali accordi derogatori debbono garantire altresì il rispetto della Costituzione, delle norme comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di lavoro.

 

 


[1] nota n. 4619 del 24 maggio 2017

[2] Art. 4 legge n. 300/1970 (Statuto lavoratori)  come modificato dal decreto legislativo n. 151/2015

[3] Art. 8, comma 1 e comma 2, legge n. 148/2011


 

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