CIGO: istruzioni INPS su contribuzione ordinaria CIGO dovuta da Imprese Industriali con decorrenza Settembre 2015 ( art. 13 DLgs n. 148 del 14 settembre 2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro)
Si segnala che l'INPS, con circolare numero 197 del 2 Dicembre 2015, ha fornito le precisazioni contributive inerenti la contribuzione ordinaria per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO). In definitiva da Settembre 2015 – fermo restando l'aumento intervenuto in materia di contribuzione addizionale CIGO per le imprese effettivamente richiedenti l'ammortizzatore - è stata diminuita l'aliquota di contribuzione ordinaria CIGO per le imprese industriali dello 0,20%.
In pratica da Settembre 2015, per la CIGO si avranno le seguenti aliquote di contribuzione ordinaria:
- 1,70 (prima 1,90) per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
- 2,00 (prima 2,20) per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti
Nello specifico l'INPS dichiara che - dato il ritardo registratosi per i chiarimenti definitivi ndr – eventuali differenze a credito delle aziende saranno definite secondo la prassi in uso e pertanto, dovrebbe inviare, alle Aziende interessate, delle note di rettifica a Credito che, una volta ricevute, andranno a diminuire l'importo da versare relativo alla contribuzione dovuta.
Nota: secondo l'INPS anche per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante – ora ammessi all'ammortizzatore - la contribuzione ordinaria di finanziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) avrà la medesima decorrenza (sul punto l'Istituto si è riservato di fornire ulteriori precisazioni).