REGISTRO INFORTUNI: abrogato l'obbligo di tenuta del registro infortuni
Dal 23 Dicembre 2015 è stato abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni (art. 21 comma 4 D.Lgs. 151/2015 recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese).
Di conseguenza segnaliamo che non sarà più necessario aggiornare tale registro oltre che naturalmente istituire un nuovo registro per le imprese nascenti.
NB: L'abrogazione della tenuta del registro infortuni farà comunque rimanere in vigore l'obbligo della conservazione del registro per 4 anni dall'ultima registrazione, o se non usato, dalla data di vidimazione.
Si precisa che l'abrogazione della tenuta del registro non farà venire meno l'obbligo di denuncia in materia di infortunio sul lavoro con assenza dal lavoro superiore ai tre giorni, che dovrà avvenire esclusivamente in via telematica all'INAIL.
Vi terremo aggiornati in merito all'eventuale emanazione del decreto attuativo sul Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), il quale comporterà l'obbligo del datore di lavoro di comunicare sempre in via telematica all'INAIL anche gli infortuni sul lavoro che comporteranno l'assenza dal lavoro di almeno un giorno.