RIDUZIONE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE: dal 1° gennaio 2014, come previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2013 (in G.U. n.292 del 13 dicembre 2013), il tasso di interesse legale é pari all'1% (rispetto al precedente 2,5%)
Il tasso legale, ai sensi dell'art. 1284 codice civile, è il tasso impiegato per il computo degli interessi convenzionali, quando le parti non ne hanno determinato la misura; il codice civile inoltre stabilisce che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, diversamente sono dovuti nella misura legale.
Sono calcolati al tasso legale anche gli interessi dovuti in caso di correzione, spontaneamente eseguita dal contribuente, di tardivi o omessi versamenti di imposte (ravvedimento operoso: applicabile a condizione che al contribuente non sia stata notificata alcuna contestazione della violazione e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento).
Estratto da Circolare n. 1/2014: consultate la pagina "Approfondimenti" per maggiori dettagli.