16 giugno 2020
Decreto sostegni: Retribuzione in natura: raddoppio quota esente
Con la conversione in legge del Decreto Sostegni([1]), il legislatore ha stabilito, anche per il periodo di imposta 2021, il raddoppio della quota esente da imposizione fiscale per la retribuzione in natura che, pertanto, sarà pari a € 516,46 (anziché € 258,23). A tal proposito, lo Studio ricorda che rientrano nella definizione di “retribuzione in natura” tutti i compensi in natura, corrispondenti a beni o servizi erogati o ceduti dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore o di un suo familiare, anche prodotti dallo stesso datore di lavoro, ovvero in sconti particolari sull’acquisto di tali beni e servizi([2]). Si ricorda altresì che, qualora nel periodo d’imposta il valore complessivo della retribuzione in natura superi il limite sopra indicato, l’intero valore concorrerà a formare reddito imponibile ai fini della tassazione sul reddito.
Di conseguenza, sarà necessario, ai fini della verifica del limite di esenzione sopra menzionato, valutare per ciascun dipendente l’ammontare complessivo della retribuzione in natura corrisposta come - a titolo esemplificativo - l’auto aziendale ed eventualmente altri fringe benefits corrisposti al lavoratore.
([1]) Art. 6 quinques in cui si rimanda all’articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 in cui era stato disposto il raddoppio del limite di esenzione contenuto nel comma 3 del Tuir – DPR 22 dicembre 1986, n.917 - per il solo anno 2020
([2]) Definizione proposta dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione del 29 maggio 2009 n.137